ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE
Data di pubblicazione:
17/01/2014
Data di ultimo aggiornamento: 30/07/2019
Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412, come sostituito dall'articolo 22 del D.L. 691/1994, gli Enti Locali sono tenuti ad istituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei bilanci comunali, con l'obbligo dell'aggiornamento annuale.