SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - Art. 47 D. Lgs. n. 33/2013
Data di ultimo aggiornamento: 30/07/2019
Dal 20 ottobre 2013 entra pienamente in vigore il D. Lgs. n. 33/2013. I tre punti da pubblicare entro il 20/10/2013 per non incorrere nelle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013 all'articolo 47 sono: 1) Componenti degli organi di indirizzo politico; 2) enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate, con l'esclusione delle società menzionate al comma 6; 3) incarichi e compensi degli amministratori societari entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.